Ricorso al Giudice di Pace / Prefetto - COMUNE DI SASSO MARCONI (BO)

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Ricorsi: come opporsi a un verbale davanti al Giudice di Pace o al Prefetto

Le persone che hanno ricevuto un verbale per un'infrazione alle norme riguardanti la circolazione stradale possono proporre ricorso ai sensi dell’art. 203 e 204 bis del CdS nel caso ritengano che ci siano come presupposti delle circostanze dimostrabili a loro favore.

A chi fare ricorso

Il ricorso può essere presentato su carta libera e può essere indirizzato al Prefetto o al Giudice di Pace con le queste distinzioni:

- Se presentato al Prefetto, deve essere consegnato direttamente al Prefetto del luogo della commessa violazione oppure spedito con raccomandata AR entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione al Comando cui appartiene l’agente verbalizzante, detto Comando lo trasmetterà successivamente al Prefetto.
In caso di notifica a mezzo posta, la decorrenza dei termini inizierà come già visto, dal giorno del ricevimento della raccomandata (la data è nel bollo postale sul retro della busta). Le domeniche e le festività si computano nel termine.

Il ricorso presentato al Prefetto, a norma dell’art. 203 del Codice della Strada ove non accolto (cioè ritenuto inaccettabile) determina l’emissione di un’ordinanza di pagamento per una cifra pari alla metà del massimo della sanzione originaria (cioè il doppio della cifra riportata nel verbale) più le spese di procedimento.

Se viene accolto (quindi accettato) determina l’emissione di ordinanza di archiviazione e la multa/sanzione non si dovrà più pagare.

In caso il ricorso al Prefetto non abbia avuto esito positivo, è possibile ricorrere contro l'ordinanza rivolgendosi al Giudice di Pace.

 

- Se presentato al Giudice di Pace deve essere presentato direttamente alla cancelleria dello stesso (per le violazioni rilevate a Sasso Marconi, via Barontini,16 – Bologna tel. 051-4203100 - E-mail gdp.bologna@giustizia.it ) sempre entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.

Nota bene: E' necessario essere presenti in udienza.

Dal 1° gennaio 2010 e succ. adeguamenti per proporre ricorso avverso una sanzione amministrativa è necessaria la dichiarazione di valore, il pagamento di una marca da bollo da €.8,00 ed il versamento del Contributo Unificato come da tabella seguente:

 

Contributo Unificato

D.L. 24/06/2014 n°90 nuovi importi per il contributo unificato (G:U. n°144 del 24/06/2014)

Dal 25 giugno 2014 e succ. adeguamenti per proporre ricorso avverso una sanzione amministrativa è necessaria la dichiarazione di valore ed il pagamento di una marca da bollo da €.27,00 ed il versamento del Contributo Unificato come da tabelle seguenti:

Cause

Processi di valore Contributo Unificato
sino a €.1033,00 €.43,00
da 1033,01 a €.1100 €.43,00 + marca da bollo da €.27,00
superiore a €.1100 sino a €.5.200,00 €.98,00 + marca da bollo da €.27,00
superiore a €.5.200 sino a € 26.000 e per i processi di valore indeterminato o indeterminabile di competenza del Giudce di Pace €.237,00 + marca da bollo da €.27,00
opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c. €.168,00+ marca da bollo da €.27,00
opposizione agli atti esecutivi ex articolo 615 c.p.c. Importo corrispondente al valore

Decreti ingiuntivi

Decreti ingiuntivi Contributo Unificato
Procedimenti speciali di cui al libro IV titolo 1 del c.p.c., Opposizione a Decreto Ingiuntivo e Accertamento Tecnico Preventivo di valore sino ad € 1.033 €.21,50
Procedimenti speciali di cui al libro IV titolo 1 del c.p.c., Opposizione a Decreto Ingiuntivo e Accertamento Tecnico Preventivo di valore da € 1.033 ad € 1.100 €21,50 + marca da bollo da €.27,00
Procedimenti speciali di cui al libro IV titolo 1 del c.p.c., Opposizione a Decreto Ingiuntivo e Accertamento Tecnico Preventivo di valore da € 1.101 e fino ad € 5.200 € 49,00 + marca da bollo da €.27,00
Accertamento Tecnico Preventivo di valore indeterminabile € 118,50 + marca da bollo da €.27,00
Ex Art.615 in base al valore  

Nel caso in cui manca la dichiarazione di valore il Contributo Unificato è di € 1.466,00.

Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli art. 125 c.1 del c.p.c e 16 c. 1-bis del Dlgs.vo n° 546/92, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell´atto introduttivo del giudizio...

Il contributo unificato è aumentao della metà

Consultare sempre il sito del Giudice di Pace di Bologna a questo link (http://www.giudicedipace.bologna.it/it/Content/Index/26923 )

Qualora il ricorso al Giudice di Pace venga respinto è possibile proporre ulteriore ricorso al Tribunale.

Per chiarimenti e informazioni: 051 842807 negli orari di apertura dell'Ufficio.

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