Esenzioni IMU 2021 in considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19
L’ art. 78 co. 3 del decreto Agosto stabilisce che per gli anni 2021 e 2022 non è dovuta l’ IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate di cui alla citata lett. d).
L’ art.1 co. 599 della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) stabilisce l’esenzione dal versamento dell’acconto IMU 2021 per le seguenti tipologie di fabbricati:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.
L' art. 6 sexies del decreto Sostegni (d.l. 41/2021, convertito in legge 69/2021) stabilisce l'esenzione dal versamento dell'acconto IMU 2021 per i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attivita' d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario (come individuati all'art. 1 del d.l. 41/2021).
L'esenzione dal versamento dell'acconto IMU 2021 può essere applicato solo ai fabbricati utilizzati dal proprietario-imprenditore, anche agricolo, per la gestione e l'esercizio delle attività di impresa, arte o professione e alle seguenti ulteriori condizioni:
a) che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi relativo al 2019 non superi i 10 milioni di euro;
b) che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi, rilevati mensilmente nel 2020, sia inferiore del 30% rispetto l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi rilevati mensilmente nel 2019;
c) che l'attività di impresa, anche agricola, arte o professione, non risulti cessata alla data del 22.03.2021 o sia stata attivata dopo il 22.03.2021.
Ai fini del riconoscimento dell'esenzione dal versamento dell'acconto IMU 2021, il contribuente dovrà comunicare all’ente di essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 6 sexies del decreto Sostegni (d.l. 41/2021, convertito in legge 69/2021), presentando la dichiarazione IMU (modello ministeriale), entro entro il 30.06.2022. Il possesso dei requisiti indicati ai punti a), b) e c) dovrà essere espressamente indicato nella sezione "note" della dichiarazione.
La necessità di dichiarare di essere in possesso dei requisiti è insita nel principio espresso al punto 1.3 della sezione “Principi generali” delle Istruzioni IMU ministeriali.
Esenzione IMU 2021 per i proprietari di immobili con fratto esecutivo sospeso, ex art. 4-ter del decreto-legge n° 73 del 25/05/2021 convertito con modificazioni in legge n° 106 del 23/07/2021.
Ai sensi dell’art. 4-ter sopra indicato l’esenzione IMU 2021 è riconosciuta:
a) alle persone fisiche che possiedono un immobile concesso in locazione a uso abitativo che abbiano ottenuto, in proprio favore, l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021;
b) alle persone fisiche che possiedono un immobile concesso in locazione a uso abitativo che abbiano ottenuto, in proprio favore, l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.