Beni merce - Fabbricati destinati dal costruttore alla vendita e non locati
Ai sensi dell’art. 1, comma 751, della Legge 160/2019, i fabbricati costruiti dall’impresa edilizia e destinati alla vendita e non locati (neppure per periodo breve), cosiddetti "beni merce", che dalla seconda metà dell’anno 2013 a tutto il 2019 hanno goduto dell’esenzione dal pagamento dell’IMU, sono soggetti all’imposta municipale propria per gli anni 2020 e 2021. La Legge 160/2019, ai medesimi articolo e comma, determina il ritorno all’esonero dal versamento dei predetti immobili a decorrere dall'1/1/2022.
Il soggetto che ha costruito gli immobili, ovvero l’intestatario del permesso di costruzione, destinati alla vendita e in alcun tempo e modo locati ha facoltà di applicare, per il 2020 e il 2021, l’aliquota ridotta del 1,2‰.
Le imprese edilizie sono tenute, anche secondo la vigente disciplina Imu, ad attestare lo stato di “bene merce” di immobili invenduti, costruiti e non locati, presentando la dichiarazione Imu, solamente per i nuovi “beni merce” o per quelli precedentemente dichiarati “beni merce” il cui stato non sussiste più, fatta eccezione la vendita degli stessi.
La dichiarazione IMU da parte dell’intestatario del permesso di costruzione dovrà essere presentata, a pena di decadenza dell’agevolazione, entro il termine del 30/6 dell’anno successivo a quello di imposizione tributaria.