Locazione a canone concordato (ex legge n. 431/1998)
La legge di bilancio per l'anno 2020 (Legge n. 160/2019) ha confermato, come per gli anni precedenti, che nel caso di immobili locati a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, il calcolo del dovuto IMU va eseguito abbattendo al 75% la somma che risulta dall'applicazione, all'imponibile, della relativa aliquota. Tale previsione vale anche nel corrente anno di imposta 2023.
Ai sensi della delibera n. 17 del 27/5/2020 del Consiglio comunale di Sasso Marconi, l'aliquota applicabile per un immobile locato a canone concordato e le relative pertinenze è quella del 6 per mille, nel caso l'inquilino adibisca l'immobile a sua abitazione principale; qualora invece l'inquilino non adibisca l'immobile a sua abitazione principale (cioè, non vi abbia residenza e dimora abituale), l'aliquota applicabile è quella ordinaria, pari al 10,5 per mille. Tale previsione vale anche per il corrente anno di imposta 2023. (Sia che trovi applicazione l'aliquota del 6 per mille, sia che trovi applicazione l'aliquota del 10,5 per mille, il dovuto IMU si calcola, di fatto, detraendo il 25% dalla somma che risulta dall'applicazione dell'aliquota all'imponibile.)
Il Decreto ministeriale 16 gennaio 2017 ha previsto, all’art. 1, comma 8, che le associazioni rappresentative degli affittuari e dei proprietari stabiliscano, tramite accordo valevole sul territorio provinciale, le condizioni e modalità per i nuovi contratti a canone concordato. Le associazioni di categoria degli affittuari e dei proprietari dell’area metropolitana di Bologna sono pervenute a tale accordo il 28/2/2018. L'accordo è stato rinnovato, da ultimo, il giorno 20/7/2022, e la versione attualmente in vigore ha validità dall'1/8/2022 al 31/12/2023.
Sulla base dell’accordo siglato dalle predette associazioni, i contratti a canone concordato stipulati a decorrere dal 1° marzo 2018 dovranno essere accompagnati, affinché il possessore possa godere delle agevolazioni IMU previste dalla normativa nazionale, da un'Attestazione bilaterale di rispondenza del contratto.
Pertanto, affinché il diritto all'agevolazione IMU sia riconosciuto, il/la contribuente dovrà presentare all’Ufficio Tributi, o al servizio di protocollo generale svolto presso il servizio @TUXTU - Comunica di questo ente, entro il 31/12 del relativo anno di imposta, la documentazione seguente:
Autocertificazione per immobili locati a canone concordato
Attestazione bilaterale di rispondenza ex D.M. 16/01/2017
Sia sull'autocertificazione, sia sull'attestazione bilaterale, occorre riportare gli estremi della registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate; in alternativa è possibile allegare copia della ricevuta della registrazione.