Locali e aree escluse
Non sono soggetti a tassazione i locali e le aree corrispondenti alle caratteristiche seguenti:
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aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
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centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
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la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l’assoggettabilità alla tassa degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico.
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le terrazze scoperte ed i portici ad uso abitativo non compresi nel perimetro dell’edificio se non verandati e simili;
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le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenza (gas, acqua, luce);
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le mansarde, le soffitte, i ripostigli, gli stenditoi e simili limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a metri 1,80;
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gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
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sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
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i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, e limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell’alloggio o dell’immobile;
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locali ed aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.
Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree che presentano le seguenti caratteristiche:
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le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 14 comma 3 del D.L. 201/2011;
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le aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti e aree di parcheggio;
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le aree scoperte adibite a verde;
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le aree impraticabili o intercluse da recinzione.