Utenze con rifiuti speciali o pericolosi
Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Non sono, pertanto, soggette a tassa:
a) la parte di superficie dei locali e delle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali, di servizi e la parte di superficie dei locali e delle aree adibiti all’esercizio dell’impresa agricola sul fondo, e relative pertinenze, sulle quali si formano di regola rifiuti non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge in materia e sulla base del Regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti;
b) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
Sono comunque assoggettati alla tassa:
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gli uffici;
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i magazzini, e locali ad uso deposito;
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le cucine e i locali di ristorazione;
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le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive;
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le eventuali abitazioni;
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le sale di aspetto;
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i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l’esclusione della tassa.