Tesserino Caccia e Pesca - COMUNE DI SASSO MARCONI (BO)

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TESSERINO PESCA

Per esercitare la pesca nelle acque interne dell'Emilia-Romagna è obbligatorio il possesso della licenza. La licenza di pesca è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, che deve essere esibita insieme a un documento valido di identità. I bollettini precompilati possono essere scaricati o pagati online (vedi "Link Utili"), oppure ritirati presso lo Sportello @TuxTu Comunica del Comune di Sasso Marconi.

Licenza di pesca sportiva di tipo B
La licenza di pesca sportiva di tipo B autorizza i residenti in Emilia Romagna all’esercizio della pesca sportiva o ricreativa su tutto il territorio nazionale per 1 anno (365 giorni dal versamento).
La licenza di pesca di tipo B è costituita esclusivamente dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione pari a € 22,72 sul c/c 116400 intestato a Regione Emilia Romagna - tasse e soprattasse sulle licenze di pesca - Via Aldo Moro, 52 - 40127 Bologna, in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento e il codice fiscale. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d’identità valido.

Licenza di pesca di tipo C
La licenza di pesca sportiva di tipo C autorizza i cittadini italiani e stranieri all’esercizio della pesca sportiva o ricreativa su tutto il territorio nazionale per 30 giorni dalla data del versamento.
La licenza di pesca di tipo C è costituita esclusivamente dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione pari a € 6,82 sul c/c 116400 intestato a Regione Emilia Romagna - tasse e soprattasse sulle licenze di pesca - Via Aldo Moro, 52 - 40127 Bologna, in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento e il codice fiscale. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d’identità valido.

Non sono tenuti all'obbligo della licenza di pesca le seguenti categorie:

- i minori di anni 12 se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato perché ultra sessantacinquenne;
- i minori di anni 18 se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e esercizio della pesca organizzato dalle associazioni piscatorie;
- coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;
- persone con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 3.

Tesserino per la pesca controllata dei salmonidi

I pescatori che intendono esercitare la pesca nelle zone classificate "D" e/o la pesca dei salmonidi nelle zone classificate "C" della Provincia di Bologna devono munirsi anche del Tesserino per la Pesca Controllata in distribuzione gratuitamente presso lo Sportello @TuxTu Comunica del Comune di Sasso Marconi o presso le Associazioni piscatorie provinciali.

Link Utili:


TESSERINO CACCIA

Ciascun cacciatore residente nel Comune di Sasso Marconi può ritirare presso lo Sportello @TuxTu Comunica il tesserino regionale per l'esercizio venatorio relativo alla stagione entrante. Il tesserino è gratuito, ma prima di ritirarlo il cacciatore deve pagare la tassa governativa e la tassa regionale per l'esercizio venatorio. Il pagamento può essere effettuato secondo le seguenti modalità: 

  • Sul c/c postale n. 116400 intestato a Regione Emilia-Romagna - Tasse Concessioni regionali e altri Tributi, con causale: abilitazione esercizio venatorio stagione ..../....;
  • Oppure tramite il sistema di pagamento online.

Al momento del ritiro del tesserino, che avverrà contestualmente alla richiesta, dovrà essere esibita licenza di porto d'armi e sottoscritta apposita autocertificazione (che può essere scaricata qui) dalla quale risulti:
- il possesso della licenza di porto d’armi per uso caccia con l’indicazione della Questura di rilascio, numero di licenza e data di rilascio;
- di aver provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile ad uso di caccia e dell’addizionale di cui all’art. 24, comma 1 della legge 157/92;
- di aver provveduto al versamento delle quote assicurative di cui all’art. 12, ottavo comma, della legge 157/92;
- di aver provveduto a comunicare alla Provincia di residenza l’opzione sulla forma di caccia prescelta a norma dell’art.34 L.R. 8/94 e successive modifiche, con indicazione della scelta effettuata a), b) o c).

Se l’esercizio della caccia è svolto in ATC/CA è necessario dichiarare inoltre:
- di aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio (N.B.: la validità annuale della tassa decorre dalla data di rilascio della licenza);
 - gli ATC/CA ai quali è regolarmente iscritto per la stagione venatoria entrante;
- di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione agli ATC/CA.

Se invece l’esercizio della caccia viene svolto esclusivamente in Azienda Venatoria l’interessato deve dichiararlo.

N.B.: Il tesserino dovrà essere riconsegnato al Comune entro il 31 marzo dell'anno successivo. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e/o contraffatto, al cacciatore non potrà essere rilasciato il tesserino relativo alla stagione venatoria entrante a meno che non venga prodotta apposita denuncia dell’avvenuto smarrimento o deterioramento all’autorità di Pubblica Sicurezza o locale stazione dei Carabinieri. La denuncia deve comunque essere prodotta entro il 31 marzo.

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