Per autorizzazione delle strutture sanitarie si intende il provvedimento amministrativo che rende lecito l’esercizio dell’attività sanitaria da parte di qualsiasi soggetto pubblico e privato in possesso di requisiti minimi prestabiliti e verificati.
Con deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 “Applicazione della LR n. 34/1998 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell’evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti”, la Giunta regionale ha ridefinito i requisiti necessari per l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e il relativo procedimento. Con il medesimo provvedimento ha inoltre regolamentato il percorso autorizzatorio di alcune tipologie di studi professionali precedentemente non soggetti a tale obbligo. Il procedimento per la verifica del possesso dei requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione è in capo al Comune competente per territorio.
Il livello di requisiti stabiliti per le diverse tipologia di attività varia a seconda del grado di complessità dell’organizzazione necessaria per esercitare l’attività (si passa così dalle strutture organizzativamente più semplici, quali lo studio professionale a quelle più complesse, quale l’ospedale).
Relativamente ad alcune tipologie di strutture, in particolare quelle che espletano attività in regime di ricovero, l’art. 18 della LR n. 4/2008 prevede la necessità di un’autorizzazione alla realizzazione della struttura, rilasciata dalla Regione.
Sono in tal modo previsti due tipi di autorizzazione.
Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie
Questa autorizzazione deve essere ottenuta prima di dare corso ai lavori di costruzione di nuove strutture o, per quelle già esistenti, a un loro adattamento, a una loro diversa utilizzazione, a un ampliamento anche non comportante un aumento di posti letto, o infine a una loro trasformazione (Punto 1.4 della DGR n. 327/2004).
La Regione Emilia-Romagna ha limitato la necessità di autorizzazione alla realizzazione per le sole strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti e/o prevedano l’effettuazione di interventi chirurgici in regime di day hospital o di day surgery e per quelle strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.
La competenza a rilasciare tale autorizzazione è del Direttore generale Cura della persona, salute e welfare della Regione.
Autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie
Questa autorizzazione deve essere posseduta prima di dare avvio all’attività. Tutte le strutture sanitarie, comprese alcune categorie di studi professionali, sono soggette al regime di autorizzazione all’esercizio dell’attività.
La deliberazione n. 327/2004, che abroga la precedente DGR n. 125/1999, regolamenta i percorsi e i requisiti.
Le nuove strutture e quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del DLgs n. 229/1999 in possesso di tutti i requisiti sono autorizzabili ai sensi della LR n. 4/2008 (cosiddetta “nuova autorizzazione”). Quelle esistenti che alla stessa data non avevano concluso il percorso di adeguamento previsto dalla precedente DGR n. 125/1999, sono autorizzabili con riferimento alla situazione esistente, in base alla normativa nazionale di cui all’art. 8 ter DLgs n. 502/1992 e successive modificazioni. Tali strutture, in occasione di adattamenti, diverse utilizzazioni, ampliamenti, trasformazioni, previa verifica del possesso di tutti i requisiti relativamente alle aree oggetto degli eventi prima evidenziati, saranno autorizzate ai sensi della LR n. 4/2008.
Solo relativamente a tali ultime strutture è possibile un’autorizzazioni per “parti”. Nel momento in cui l’intera struttura acquisisca tutti i requisiti verrà emanato un unico, complessivo, provvedimento di autorizzazione.
Autorizzazione all’esercizio degli studi odontoiatrici
L’autorizzazione viene estesa ad alcune categorie di studi professionali (vedi il Glossario per l'autorizzazione) quali quelli odontoiatrici, quelli chirurgici e quelli ove vengono effettuate procedure diagnostiche e/o terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.