Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
Il decreto Legge 132 del 12/9/2014, convertito con Legge 162 del 10/11/2014, stabilisce che, in determinati casi, si può - in alternativa al giudice - rivolgersi ad un avvocato oppure all'Ufficiale dello Stato Civile per porre fine al vincolo matrimoniale.
La condizione indispensabile per poter usufruire delle agevolazioni procedurali previste dalla nuova legge, è l'accordo delle parti: la mancanza o il venir meno della consensualità impone ai coniugi di rivolgersi al giudice.
Separazione o divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile
L'articolo 12 del decreto prevede che i coniugi possano stipulare un accordo di separazione o divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile con l'assistenza facoltativa di un avvocato.
I coniugi possono rivolgersi indifferentemente:
- all'Ufficiale di Stato Civile dove è iscritto l'atto di matrimonio, cioè il comune dove il matrimonio è stato celebrato o dove si trova la chiesa dove il matrimonio è stato celebrato;
- all'Ufficiale di Stato Civile del comune di attuale residenza.
Possono rivolgersi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune per richiedere la separazione o il divorzio i coniugi che
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Non hanno figli minori;
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Non hanno figli maggiorenni incapaci o con disabilità grave o che non sono autosufficienti economicamente.
Procedimento
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Contattare l’Ufficio Servizi Demografici per la prenotazione di un appuntamento, previa consegna della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi (si vedano gli allegati).
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Il giorno dell’appuntamento, entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile per sottoscrivere l'accordo di separazione o di divorzio.
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L’Ufficiale dello Stato Civile concorderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo).
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Nel giorno prestabilito, entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto.
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La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.
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L'assenza di uno dei richiedenti o di entrambi equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
Si precisa che per poter presentare domanda di divorzio occorre:
- che siano trascorsi 12 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel caso di separazione giudiziaria;
- che siano trascorsi 6 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel caso di separazione consensuale (omologa), anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, o dalla data dell'accordo stipulato mediante convenzione di negoziazione assistita da avvocati (art. 6), o dalla data dell'accordo concluso davanti l'ufficiale di stato civile (art. 12).
Il procedimento prevede un costo di € 16,00 da versare al momento della conclusione dell'accordo (primo appuntamento).
Allegati:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini della richiesta congiunta di separazione davanti all'Ufficiale dello Stato Civile
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini della richiesta congiunta di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile