Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile - COMUNE DI SASSO MARCONI (BO)

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Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile


Il decreto Legge 132 del 12/9/2014, convertito con Legge 162 del 10/11/2014, stabilisce che, in determinati casi, si può - in alternativa al giudice - rivolgersi ad un avvocato oppure all'Ufficiale dello Stato Civile per porre fine al vincolo matrimoniale.

La condizione indispensabile per poter usufruire delle agevolazioni procedurali previste dalla nuova legge, è l'accordo delle parti: la mancanza o il venir meno della consensualità impone ai coniugi di rivolgersi al giudice.

Separazione o divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile

L'articolo 12 del decreto prevede che i coniugi possano stipulare un accordo di separazione o divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile con l'assistenza facoltativa di un avvocato.

I coniugi possono rivolgersi indifferentemente:

  • all'Ufficiale di Stato Civile dove è iscritto l'atto di matrimonio, cioè il comune dove il matrimonio è stato celebrato o dove si trova la chiesa dove il matrimonio è stato celebrato;
  • all'Ufficiale di Stato Civile del comune di attuale residenza.

Possono rivolgersi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune per richiedere la separazione o il divorzio i coniugi che

  • Non hanno figli minori;

  • Non hanno figli maggiorenni incapaci o con disabilità grave o che non sono autosufficienti economicamente.

Procedimento

  • Contattare l’Ufficio Servizi Demografici per la prenotazione di un appuntamento, previa consegna della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi (si vedano gli allegati).

  • Il giorno dell’appuntamento, entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile per sottoscrivere l'accordo di separazione o di divorzio.

  • L’Ufficiale dello Stato Civile concorderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo).

  • Nel giorno prestabilito, entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto.

  • La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.

  • L'assenza di uno dei richiedenti o di entrambi equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

Si precisa che per poter presentare domanda di divorzio occorre:

  • che siano trascorsi 12 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel caso di separazione giudiziaria;
  • che siano trascorsi 6 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel caso di separazione consensuale (omologa), anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, o dalla data dell'accordo stipulato mediante convenzione di negoziazione assistita da avvocati (art. 6), o dalla data dell'accordo concluso davanti l'ufficiale di stato civile (art. 12).

Il procedimento prevede un costo di € 16,00 da versare al momento della conclusione dell'accordo (primo appuntamento).

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